Introdursi e/o permanere in casa altrui senza il consenso del titolare è reato.
L’articolo 614 del codice penale, collocato nell’ambito dei delitti contro l’inviolabilità del domicilio e rubricato come “Violazione di domicilio” dispone che:
“Chiunque si introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, ovvero si introduce clandestinamente o con l’inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con l’inganno.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
La pena è da uno a cinque anni, e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”.
La norma tutela l’incolumità e la libertà dell’individuo che si trovi all’interno del proprio ambiente domestico, garantendone la sicurezza e la protezione nei confronti delle indebite intrusioni da parte di soggetti terzi.
La tutela del domicilio privato viene altresì proclamata all’articolo 14 della Costituzione.
Le condotte sanzionate dall’articolo in questione sono, innanzitutto, l’introduzione nell’abitazione (o altro luogo di privata dimora) altrui, anche di nascosto o mediante inganno.
In secondo luogo, viene sanzionata anche la permanenza non autorizzata presso i suddetti luoghi.
Il titolare dello ius excludendi può essere anche un soggetto diverso dal proprietario dell’abitazione, come ad esempio il conduttore di un appartamento dato in locazione.
Circa la nozione di domicilio, si ritiene pacificamente che la stessa comprenda l’abitazione e ogni altro luogo di privata dimora.
Quest’ultimo concetto è più ampio di quello di casa d’abitazione, comprendendo ogni altro luogo non pubblico, che pur non essendo destinato a casa d’abitazione, sia usato, anche in modo transitorio e contingente, per l’esplicazione della vita professionale (si pensi, ad esempio, ad uno studio legale), culturale e politica, e più in generale per lo svolgimento di un’attività personale rientrante nella larga accezione di libertà domestica (CAss. 08.10.2013, n. 41646).
Il domicilio non comprende invece l’autovettura, poiché non consente una permanenza al suo interno stabile e protratta nel tempo, elementi caratterizzanti l’abitazione e, più in generale, il predetto concetto di privata dimora.
Avv. Tommaso Barausse