Procurare lesioni e/o sofferenza ad un animale può costituire reato.
L’articolo 544 ter del codice penale, rubricato come “Maltrattamento di animali” stabilisce che
“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad una animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.
Viene pertanto tutelata l’incolumità degli animali mediante la previsione di tre ipotesi di reato:
cagionare una lesione ad un’animale, agendo con crudeltà o per motivi inutili;
sottoporre a maltrattamenti un animale, ossia a sevizie, fatiche e lavori per lo stesso insopportabili;
somministrare ad un animale sostanze stupefacenti (ad esempio, si pensi ai trattamenti dopanti, largamente diffusi nell’ambito delle competizioni agonistiche).
L’ultimo comma della disposizione in esame prevede, poi, un aggravamento della pena qualora l’animale muoia in conseguenza dei fatti indicati al primo capoverso.
Con riferimento alle attività scriminate, l’articolo 19 ter disp. coord. c.p. esclude l’applicabilità dell’articolo 544 ter c.p. e delle altre disposizioni del titolo IX bis, libro secondo, del codice penale all’attività circense ed alle ulteriori attività ivi menzionate, purché siano svolte nel rispetto della normativa di settore (Cass. III, 26.03.2012, n. 11606).
Si segnala, infine, una recente pronuncia della Corte di Cassazione con cui si è specificato che è da considerarsi come maltrattamento anche l’omessa cura di una malattia del proprio cane che determini il protrarsi della patologia con un significativo aggravamento che comporti sofferenze e un’apprezzabile compromissione delle condizioni di salute dell’animale (Cass. Pen. Sez. III, 23.05.2019, n. 22579).
Avv. Tommaso Barausse