L’articolo 727, rubricato come “abbandono di animali” dispone che:
“Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da € 1.000 a € 10.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di grandi sofferenze.”
Viene quindi sanzionato a livello penale l’abbandono di animali (i cani rappresentano le ipotesi più frequenti).
La contravvenzione in esame concerne anche la detenzione di animali in condizioni non compatibili con la loro natura e produttive di significativa sofferenza.
Ad esempio, integrano il reato l’uso del collare elettrico antiabbaio, la detenzione di gatti in piccole gabbie, tenere legato un cane ad una catena, senza alcuna possibilità di riparo dalle intemperie, tenere un animale senza cibo/acqua, tenere un animale all’interno di una vettura esposta al sole per un lasso di tempo apprezzabile.
Circa i rapporti con il delitto previsto e punito dall’articolo 544 ter c.p. (Maltrattamento di animali), si specifica che la contravvenzione in oggetto presuppone conseguenze negative di minor gravità in capo all’animale.
In ogni caso, anche le condotta di cui al secondo capoverso dell’articolo 727 c.p. devono assumere, nel caso concreto, una rilevante carica di offensività, che si traduca nell’innegabile ed assoluta incompatibilità tra le condizioni in cui l’animale dovrebbe essere mantenuto e quelle in cui effettivamente lo stesso si trova.
In caso contrario il reato non può dirsi integrato.
Come ha precisato la Corte di cassazione,
“se è innegabilmente vero che il concetto di gravità della sofferenza necessario per la condotta prevista dall’articolo 727 c.p. è diverso dal grave danno alla salute dell’animale contemplato nell’articolo 544 ter c.p., è comunque indispensabile che le sofferenze cui gli animali mal custoditi dovessero essere sottoposti debbano raggiungere un livello tale da rendere assolutamente inconciliabile la condizione in cui vengono tenuti con la condizione propria dell’animale in situazione di benessere.
tale giudizio va espresso con riferimento alle situazioni contingenti essendo evidente che una temporanea situazione di disagio dell’animale non può essere confusa con la situazione contra legem enunciata dal comma 2 dell’articolo 727 del codice penale” (Cass. III, 24.02.2014, n. 8674).
Avv. Tommaso Barausse