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Furto in abitazione e furto con strappo

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L’articolo 624 bis del codice penale prevede due particolari ipotesi di furto.

La predetta norma testualmente recita:

“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la pena e con la multa da € 309 a € 1.032.

Alla stressa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da € 206 a € 1.549 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate nell’articolo 61″.

A detta della dottrina e della giurisprudenza maggioritarie, non si tratta di due ipotesi di furto aggravato, bensì di due figure criminose autonome.

La prima sanziona il furto che sia stato realizzato all’interno di una privata dimore (o nelle pertinenze della stessa).

Il trattamento sanzionatorio più severo rispetto al furto “tradizionale” è dovuto alla maggior gravità della condotta, che oltre all’impossessamento della cosa altrui consiste altresì nell’introdursi in una privata dimora.

La Cassazione ha precisato che la ipotesi di reato in argomento è da escludersi allorquando sussista un nesso meramente occasionale tra l’ingresso nell’abitazione e l’impossessamento della cosa mobile, integrato dallo sfruttamento di un’occasione propizia; in tal caso sussistono invece gli estremi costitutivi della fattispecie di furto aggravato dall’abuso di ospitalità, ex art. 624 e 61, comma 1, n. 11, del codice penale (Cass. V, 26.05.2014).

La seconda ipotesi concerne il furto realizzato mediante violenza sull’oggetto materiale del reato (il c.d. scippo).

In tal caso l’aumento di pena rispetto alla fattispecie di furto base è previsto in ragione della maggior pericolosità del soggetto agente che procede all’azione furtiva esercitando violenza sulla cosa indossata o portata a mano dal soggetto passivo.

Avv. Tommaso Barausse