Il reato di favoreggiamento personale è previsto dall’articolo 378 del codice penale, in base al quale:
“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.
Si si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.
La norma è evidentemente posta a tutela del corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia, con riferimento alla fase investigativa e, più in generale, al regolare svolgimento del procedimento penale.
Viene infatti sanzionata la condotta di colui che, a seguito della commissione di un reato, aiuta, secondo le modalità più disparate, un soggetto a eludere la consequenziale attività investigativa.
La Cassazione ha precisato che il reato di favoreggiamento personale può commettersi anche prima di un procedimento penale, essendo sufficiente la possibilità che si verifichino attività di investigazione o di ricerca.
Di conseguenza, il reato può essere integrato anche nell’ipotesi in cui vi sia aiuto, consapevolmente accordato al colpevole di un delitto, a sottrarsi ad investigazioni non ancora iniziate, purché al soggetto agente appaia verosimile che le stesse avranno successivamente luogo sulla base delle evidenze del caso concreto (Cass. VI, 9.04.2013, n. 16.246).
Alla fattispecie in esame risulta applicabile la causa di non punibilità contemplata dall’articolo 384 del codice penale, ai sensi del quale non risponde di favoreggiamento colui il quale abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore.
Avv. Tommaso Barausse