Spesso capita di ritrovarsi letteralmente tra le mani oggetti di proprietà altrui.
Appropriarsi dei suddetti oggetti/cose, avendone l’attuale disponibilità, costituisce reato ai sensi dell’articolo 646 del codice penale, rubricato come “Appropriazione indebita”, che testualmente recita:
“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 €.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.
La fattispecie in oggetto è posta a tutela del patrimonio, proprio come il reato di furto.
La differenza con il delitto da ultimo citato concerne il profilo oggettivo: nell’appropriazione indebita non viene contemplata la condotta di sottrazione (con conseguente impossessamento), in quanto il soggetto agente ha già la disponibilità del bene di cui intende appropriarsi.
Avv. Tommaso Barausse