Il Testamento è un negozio giuridico previsto dal nostro ordinamento (artt. 587 e ss. del codice civile) che consente di disporre delle proprie sostanze per il tempo in cui si avrà cessato di vivere.
Trattasi di un negozio unilaterale posto a tutela delle ultime volontà e modificabile fino all’ultimo momento, fermi i requisiti di validità previsti dalla normativa di riferimento.
Le disposizioni testamentarie hanno prevalentemente carattere patrimoniale, di conseguenza non risulta affatto inverosimile che taluno arrivi a falsificare un testamento nel tentativo di far proprie ricchezze (talvolta anche ingenti) che spetterebbero ad altri soggetti.
Tale condotta, evidentemente, costituisce reato.
La disposizione di riferimento è l’articolo 491 del codice penale, rubricato come “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, ai sensi del quale:
“Se alcune delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso”.
Le condotte di contraffazione materiale e ideologica, vengono quindi sanzionate a livello penale, così come la falsificazione di una cambiale o altri titoli di credito.
Sotto il profilo oggettivo, rientra nel paradigma della succitata norma tanto la alterazione di scheda olografa già esistente quanto la contraffazione integrale, cioè la formazione di un atto totalmente falso che assuma forma e contenuti apparenti di un atto dispositivo di ultima volontà di taluno (Cass. V, 27520/2004).
Sempre con riferimento alla rilevanza penale del testamento falso, di rilevante interesse è una sentenza della Cassazione (Cass Pen., 15666/2019) che ha precisato i confini tra la norma in commento e la fattispecie di truffa.
Segnatamente, la predetta pronuncia ha affermato che
“la falsificazione del testamento olografo ha determinato, secondo il contenuto dispositivo dell’atto, l’istituzione di erede universale dell’imputata, che è succeduta in tutte le situazioni giuridiche, attive e passive, facenti capo al de cuius ex art. 588 c.c.
Ed è nell’acquisizione di un vero e proprio status, ex se produttivo di situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, che il falso testamento olografo dispiega i propri effetti negoziali, creando l’apparenza che il testatore abbia chiamato l’istituito nell’universalità dei beni.
Di guisa che il falso negozio mortis causa non induce alcun atto dispositivo patrimoniale da parte di terzi, ma è autosufficiente nella produzione degli effetti in capo all’erede, che acquista solo in virtù del rapporto di successione.
Non si configura strutturalmente pertanto il reato di truffa, che postula un arricchimento in virtù di un atto dispositivo determinato dal mendacio, nel caso di specie insussistente, mentre il disvalore della condotta resta interamente assorbito dalla falsità testamentaria”.
Avv. Tommaso Barausse