L’articolo 9, comma terzo, della Legge 19.07.2019 n° 69 (entrata in vigore il giorno 9 agosto 2019), ha modificato il primo capoverso dell’articolo 612 bis del codice penale – rubricato come “Atti persecutori” – prevedendo un trattamento sanzionatorio più severo per le condotte di stalking.
Ai sensi della novellata disposizione:
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Avv. Tommaso Barausse