Il genitore che a seguito di separazione o divorzio non versa ai propri figli quanto dovuto per il loro mantenimento commette un reato.
Così come assume rilevanza penale la mancata corresponsione degli importi stabiliti in favore dell’ex partner.
La disposizione di riferimento è l’artico 570 bis del codice penale, rubricato come “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o scioglimento del matrimonio”.
Il testo della norma citata è il seguente:
“Le pene previste dall’articolo 570 [c.p.] si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Avv. Tommaso Barausse