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Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare edel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

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La legge n° 69 del 19.07.2019 (cd Codice Rosso) ha introdotto nel codice penale l’articolo 387 bis, rubricato come “Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa”.

La norma dispone che:

“Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384 bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Trattasi di una disposizione preposta alla (ulteriore) protezione del soggetto passivo dalla persona destinataria delle misure cautelari o dell’ordine indicati.

Avv. Tommaso Barausse