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Le minacce nel codice penale

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La minaccia consiste nell’incutere timore a taluno prospettandogli il verificarsi di un danno ingiusto nei suoi confronti.

Si tratta di un comportamento che costituisce reato, punito ai sensi dell’articolo 612 del codice penale.

Detta norma testualmente recita:

“Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1.032.

Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno.

Si procede d’ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’articolo 339.”

Si riportano di seguito le modalità indicate nel suddetto articolo 339 c.p., in modo da poter meglio comprendere in cosa consistano le ipotesi di minaccia aggravata previste dal secondo e terzo comma dell’articolo 612.

Si tratta di casi in cui la minaccia:

è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte (comma 1);

è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi (comma 2);

è commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone (comma 3).

Articolo 612 c.p. a parte, si precisa che le condotte minatorie sono contemplate anche in altre fattispecie di reato, come modalità di attuazione delle azioni incriminate.

Ad esempio, nel caso di violenza sessuale, l’articolo 609 bis c.p. prevede che la costrizione a subire o compiere atti sessuali venga compiuta (anche) mediante minaccia.

Avv. Tommaso Barausse