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L’omicidio preterintenzionale

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Con l’espressione “Omicidio Preterintenzionale” (dall’avverbio latino praeter “oltre”) si fa riferimento alla seguente ipotesi di reato:

il soggetto attivo agisce allo scopo di procurare a taluno lesioni o percosse e come conseguenza non voluta dell’azione si verifica la morte della vittima.

Il tratto caratterizzante dell’omicidio preterintenzionale risiede proprio nella mancanza della volontà di uccidere da parte del reo, la cui condotta risulta unicamente finalizzata alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 581 (Percosse) e 582 (Lesione personale) del codice penale.

L’evento morte, quindi, si colloca oltre l’intenzione del soggetto agente.

La norma di riferimento è l’articolo 584 del codice penale, che così dispone:

“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni”.

Si noti come la pena comminata risulti sensibilmente inferiore a quella prevista per l’omicidio volontario, punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Tale differenza in termini di quantum sanzionatorio discende proprio dal fatto che nell’ipotesi in esame il soggetto attivo agisce senza l’intenzione di provocare la morte della vittima.

Avv. Tommaso Barausse