L’articolo 591 del codice penale dispone che:
“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona all’estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.
La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall’adottante all’adottato”.
La norma citata è posta a tutela dell’incolumità individuale di taluni soggetti “deboli”, qualificati tali in ragione dell’età o della carenza di capacità nel provvedere a sé stessi.
Il soggetto attivo coincide con qualunque persona che ricopra una posizione c.d. d garanzia nei confronti dei suddetti soggetti deboli, con un aggravamento di pena nell’ipotesi in cui la qualifica soggettiva del soggetto agente corrisponda ad una di quelle indicata dall’ultimo comma dell’articolo in esame. la ratio di tale aggravante risiede nella particolare, profonda relazione intercorrente tra i soggetti.
Il reato in esame è stato ritenuto sussistente con riferimento alla condotta di colui che, in qualità di responsabile del servizio di trasporto scolastico, abbandoni un minore, consentendo che egli scenda dal pullman prima del raggiungimento della struttura scolastica e, pertanto, prima dell’affidamento al personale didattico del minore, il quale, in ragione delle condizioni di viabilità della strada, rese precarie da una recente nevicata, cade a terra, procurandosi lesioni (Cass. V 27.03.2012, n. 11655).
Avv. Tommaso Barausse