L’articolo 567 del codice penale, rubricato come “Alterazione di stato”, prevede che:
“Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione [da cinque a quindici anni]* a chiunque nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità”.
Il primo capoverso tutela l’interesse del neonato a conservare la stato civile acquisito in virtù della relativa iscrizione.
Il secondo comma è posto a presidio dell’interesse del minore alla verità dell’attestazione ufficiale della propria ascendenza (Cass. VI, 30.05.1994, n. 6318).
Trattasi di delitto procedibile d’ufficio.
*Il Giudice delle leggi (Sent. 236/2016) ha ritenuto costituzionalmente illegittima la menzionata cornice edittale, dovendo prevedersi la pena della reclusione da un minimo di tre ad un massimo di dieci anni.
Avv. Tommaso Barausse