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Circonvenzione di persone incapaci: l’induzione a redigere un testamento

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L’articolo 643 del codice penale, rubricato come “Circonvenzione di persone incapaci” dispone che:

“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 206 a € 2.065”.

La norma è posta a tutela del patrimonio e della libertà personale dell’incapace, quale soggetto particolarmente vulnerabile, quindi maggiormente esposto al rischio di subire manipolazioni e raggiri da parte di soggetti terzi.

Trattasi di un reato di pericolo, pertanto, ai fini della consumazione, non è necessario che si verifichi il compimento dell’atto pregiudizievole.

In materia successoria, la Cassazione ha ritenuto sussistente la fattispecie in esame con riferimento alla condotta del soggetto che “per procurare a sé un profitto, abusava dello stato di infermità psichica di ****, sebbene non interdetta o inabilitata, inducendola a compiere un testamento olografo, in data ****, a ridosso del suo decesso avvenuto il ****, che faceva pubblicare con atto notaio **** in data ****”.

Cass. Pen. 03.07.2014, n. 28907.

Avv. Tommaso Barausse