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Danneggiamento

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Provocare volontariamente danni a cose altrui potrebbe costituire reato.

La norma che sanziona la suddetta condotta dolosa è l’articolo 635 del codice penale, ai sensi del quale:

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
opere destinate all’irrigazione;
piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

La norma in commento tutela la proprietà mobiliare e immobiliare.

Ai fini dell’integrazione del reato in oggetto è necessario che il danneggiamento sia realizzato con volontà, essendo richiesto i dolo generico o, quantomeno, il dolo eventuale.

Si precisa che il danneggiamento – volontario o colposo – di una cosa mobile o immobile altrui è comunque qualificabile come illecito civile/aquiliano, ai sensi dell’articolo 2043 c.c., qualora ne ricorrano gli elementi costitutivi.

Avv. Tommaso Barausse