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Furto

L’articolo 624 del codice penale stabilisce che:

“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.

Agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico”.

La norma tutela il patrimonio dei soggetti di diritto che ne risultino titolari, nella finalità di contrastare illegittimi impossessamenti da parte di soggetti terzi.

Nella pratica si verificano assai frequentemente ipotesi di furto aggravato.

L’articolo 625 del codice penale prevede una serie di circostanze aggravanti con riferimento al reato in oggetto.

Il furto violento: “Se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento”. il furto aggravato mediante violenza risulta integrato nelle ipotesi in cui si faccia ricorso alla forza fisica al fine di contrastare la resistenza all’impossessamento. ad esempio, lo scassinamento della cassaforte per la sottrazione del denaro ivi riposto, o in caso di rottura delle placche antitaccheggio apposte alla merce da rubare. Il furto mediante mezzo fraudolento presuppone, invece, l’utilizzo di stratagemmi/escamotages al fine di eludere i sistemi di sicurezza posti a presidio dei beni da tutelare.Nelle predette ipotesi, l’azione furtiva viene attuata secondo modalità particolarmente insidiose e maggiormente offensive, consentendo superiori probabilità di successo al soggetto agente. Motivo per cui viene previsto un trattamento sanzionatorio più severo. la giurisprudenza ha ritenuto sussistere l’aggravante in argomento con riferimento alla condotta di chi all’interno di un supermercato nasconda gli oggetti prelevati dagli scaffali all’interno di tasche speciali allargate o all’interno di una borsa della spesa che contiene merce acquistata altrove, in modo da ingannare il personale addetto ai controlli. Deve trattarsi, in ogni caso, di comportamenti improntati ad astuzia e scaltrezza, che non rientrino nell’ordinario iter di attuazione di un furto.
“Se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso”. Tale circostanza aumenta la pena prevista nell’ipotesi base in ragione del maggior pericolo che comporta un furto posto in essere indossando armi o prodotti idonei a inibire soggetti terzi in modo da poter effettuare il furto più agevolmente. armi e narcotici non devono essere utilizzati, altrimenti risulta integrato il più grave delitto di rapina.
“Se il fatto è commesso con destrezza”. riguarda le ipotesi il cui il soggetto agente effettua il furto con particolare abilità, sì da risultare più pericoloso e offensivo nei riguardi della vittima”.
“Se il fatto è commesso da tre o più persone ovvero da una sola che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio”.
” Se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande”.
“Se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per una destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio a pubblica utilità, difesa o reverenza”.
“Se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”.
“Se il fato è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria”.
“Se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto”.
“Se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro”.
Il furto è altresì aggravato ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, ovvero quando “il fatto è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o altri locali adibiti alla custodia di essi”.

Avv. Tommaso Barausse