Dopo la soppressione della pena di morte, l’ergastolo rappresenta la pena più grave prevista dal nostro ordinamento, così come stabilito dall’articolo 22 del codice penale.
Precisamente, la pena in questione consiste nella detenzione perpetua, senza limiti di tempo.
L’ergastolo è quindi una pena che si distingue per l’eccezionale carica di afflittività, di conseguenza è previsto per le sole fattispecie di reato connotate da estremi livelli di gravità/offensività.
Di seguito si elencano quali sono i reati puniti con l’ergastolo nell’ambito del codice penale.
Articoli 575 e 576 c.p., ipotesi di omicidio aggravato, ovvero:
omicidio commesso per eseguire od occultare altro reato, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
omicidio contro l’ascendente o il discendente, quando è commesso per motivi abbietti o futili, quando è commesso adoperando sevizie o con crudeltà verso le persone, quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;
omicidio commesso dal latitante, per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
omicidio commesso da colui che fa parte di un’associazione per delinquere, sempre per sottrarsi all’arresto, alla cattura o alla carcerazione;
omicidio commesso in occasione dei seguenti delitti: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, pornografia minorile, prostituzione minorile, atti sessuali con minorenne, deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
omicidio commesso dall’autore del delitto di atti persecutori (stalking) nei confronti della persona offesa stessa;
omicidio commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio.
Articoli 575 e 577 c.p., ulteriori ipotesi di omicidio aggravato, ovvero:
omicidio commesso contro l’ascendente o il discendente, anche per effetto di adozione di minorenne, contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l’altra parte dell’unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva
omicidio commesso col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso
omicidio commesso con premeditazione
omicidio commesso per motivi abbietti o futili
omicidio commesso con crudeltà verso le persone
omicidio commesso adoperando sevizie.
Articolo 422 c.p. delitto di strage, se dal fatto deriva la morte di una o più persone;
Articolo 242 c.p., delitto del cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano;
Articolo 243 c.p., intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano, se dal fatto derivano guerra o ostilità.
Articolo 244 c.p., atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra, se dal fatto deriva la guerra;
Articolo 253 c.p., distruzione o sabotaggio di opere militari, se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Articolo 255 c.p., soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Articolo 256 c.p., procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Articolo 257 c.p., spionaggio politico o militare, se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Articolo 258 c.p., spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione, se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Articolo 261 c.p., rivelazione di segreti di stato, se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare.
Articolo 262 c.p., se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, con riferimento al primo capoverso dell’articolo.
Articolo 263 c.p., utilizzazione dei segreti di Stato, se il fatto è commesso nell’interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano o se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.
Articolo 265 c.p., disfattismo politico, se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Articolo 268 c.p., le pene stabilite dagli art. 253 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.
Articolo 276 c.p., attentato contro il Presidente della Repubblica.
Articolo 280 c.p., attentato per finalità terroristiche o di eversione, se dai fatti previsti come reato deriva la morte della persona, nel caso di attentato alla vita.
Articolo 284 c.p., insurrezione armata contro i poteri dello Stato, per chi la promuove e/o la dirige.
Articolo 285 c.p., devastazione, saccheggio e strage.
Articolo 286 c.p., guerra civile.
Articolo 287 c.p., usurpazione di potere politico o di comando militare, se il fatto è commesso in tempo di guerra e se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.
Articolo 289 bis c.p., sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, se il colpevole cagiona la morte del sequestrato.
Articolo 295 c.p., attentato contro i Capi di Stati esteri, se dal fatto deriva la morte del Capo di Stato estero.
Articolo 438 c.p., epidemia, se dal fatto deriva la morte di più persone.
Articolo 439 c.p., avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, se dal fatto deriva la morte anche di una sola persona.
Avv. Tommaso Barausse