L’articolo 412 del codice penale prevede che:
“Chiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Mediante la citata disposizione, pertanto, si punisce colui che nasconda, del tutto o in parte, un corpo umano privo di vita.
Come precisato dalla giurisprudenza, il tratto qualificante della fattispecie in oggetto è dato dalle modalità di nascondimento del corpo, tali da consentirne con alta probabilità il ritrovamento.
Questo a differenza dell’ipotesi di sottrazione di cadavere, in cui il rinvenimento del medesimo risulta tendenzialmente impossibile.
Avv. Tommaso Barausse