Il codice penale sanziona le condotte volte ad ostacolare le attività di indagine e, più in generale, il buon andamento della giustizia.
L’articolo 379 c.p., rubricato come “Favoreggiamento reale” stabilisce che:
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648 bis 3 648 ter aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni se si tratta di un delitto, e con la multa € 51 a € 1.032 se si tratta di una contravvenzione.
Si applicano le disposizioni del primo e dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente”.
La norma è posta a tutela dell’amministrazione della giustizia, il cui corretto ed efficace funzionamento non può prescindere da un’attività di indagine regolarmente espletata, in modo tale da contrastare il conseguimento di vantaggi attraverso attività di natura criminale.
A differenza del favoreggiamento personale, la fattispecie in esame non è richiamata dall’articolo 384 c.p., con la conseguenza che alla medesima non risulta applicabile la causa di non punibilità ivi contemplata.
Avv. Tommaso Barausse