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Interferenze illecite nella vita privata

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La riservatezza personale è un bene di primaria rilevanza, che l’ordinamento giuridico tutela sotto diversi profili, tra cui quello penale.

Oltre alle ipotesi di violazione di domicilio, è prevista all’articolo 615 bis c.p. la fattispecie relativa alle illecite interferenze nella vita privata.

La norma citata dispone che:

“Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p., è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti son punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei dovei inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

La norma sanziona chi si procura immagini o filmati attinenti alla sfera privata di una determinata persona senza averne ottenuto il consenso/permesso.

Viene punito altresì colui che rivela o diffonde pubblicamente le immagini, le notizie e le registrazioni video ottenute secondo le modalità di cui sopra, anche se non è stato lui a procurarsele.

Le suddette condotte sono punite più severamente (e non è necessario sporgere querela) se vengono poste in essere da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio (nel caso agiscano con abuso dei poteri o violando i doveri inerenti la loro funzione/servizio) o un investigatore privato, anche abusivo.

Il paradigma normativo in commento non comprende le captazioni aventi ad oggetto fatti avvenuti in auto, in quanto luogo non riconducibile al concetto di domicilio.

La Corte di Cassazione ha precisato che la condotta di captazione integra il reato in argomento solo laddove l’interferenza provenga da soggetti terzi.

Per converso il reato non risulta integrato nel caso in cui il soggetto che effettua la captazione sia altresì coinvolto in prima persona nella scena di vita privata che viene immortalata.

Ad esempio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato in oggetto nel caso del convivente che videoregistra i rapporti sessuali con il partner, senza avere chiesto il suo consenso, purché, ovviamente, il nastro non venga diffuso o mostrato ad altri (Cass, Pen. Sez. V 14.01.2008, n. 1766).

Avv. Tommaso Barausse