Il reato di diffamazione, disciplinato dall’articolo 595 del codice penale, si traduce nella lesione del decoro e dell’onore di una persona (fisica o giuridica).
La fattispecie in esame si verifica allorquando più persone percepiscono informazioni di carattere offensivo sul conto di uno o più soggetti determinati.
Di conseguenza, la diffamazione può essere attuata anche mediante l’utilizzo di piattaforme social, quali, ad esempio, Facebook, Instagram e Linkedin.
In tali ipotesi il danno che colpisce il soggetto diffamato assume proporzioni ben più preoccupanti rispetto ai pregiudizi derivanti dalle forme comuni/tradizionali di diffamazione.
I soggetti che percepiscono le offese comunicate via social sono infatti potenzialmente illimitati, stante l’elevatissimo numero di utenti e la possibilità per i medesimi di condividere nell’immediatezza tutto quanto visionato (ad es. tramite screenshot).
La diffamazione risulta integrata anche nel caso in cui vengano divulgate fotografie c.d. “screditanti”, ovvero immagini che per natura e contenuti determinino presso coloro che le visualizzano una percezione negativa della/e persona/e cui si riferiscono.
Detta pratica diffamatoria è molto frequente su Instagram, il social network dedicato alla condivisione di immagini e filmati brevi (contenenti anche messaggi di testo).
l’incontrollata quantità di contenuti quotidianamente pubblicati implica l’ineluttabile verificarsi di ipotesi di diffamazione che possono comportare compromettenti e gravi ripercussioni sulla vita personale e lavorativa dei soggetti lesi.
Ferma la possibilità di chiedere la rimozione delle pubblicazioni pregiudizievoli, il nostro ordinamento appresta ulteriori e opportune forme ti tutela.