News

La (nuova) legittima difesa

  1. Home
  2. Approfondimenti
  3. La (nuova) legittima difesa

La legge n. 36 del 26 aprile del 2019, ha riformato la normativa in materia di legittima difesa.

La novellata disciplina dell’istituto in questione appresta una maggior tutela – secondo alcuni eccessiva – a coloro che si trovino nella necessità di doversi difendere da un’aggressione altrui.

Il nuovo articolo 52 del codice penale. rubricato come “Difesa legittima” prevede che:

Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o la altrui incolumità:
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”.

La medesima norma di riforma, ha altresì modificato il testo dell’articolo 55 c.p., riferito all’eccesso colposo, aggiungendone un secondo capoverso.

Detto istituto, nell’ambito della legittima difesa, prevede che il soggetto che si difende risponda di delitto colposo qualora venga accertato che abbia colposamente reagito in maniera sproporzionata per eccesso rispetto all’aggressione subita, così da porre in essere un reato previsto e punito a titolo di colpa.

Di seguito, il testo del nuovo articolo 55 del codice penale.

“Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Per mezzo della citata modifica, in caso di legittima difesa domiciliare, il soggetto che si difende dall’altrui aggressione non rischia più di cadere nell’eccesso colposo di difesa qualora, in base alla circostanze del fatto concreto, versi in uno stato di grave turbamento a causa della situazione di pericolo in corso.

Viene parimenti escluso l’eccesso colposo con riferimento all’articolo 61, primo comma, n. 5, c.p., ovvero nel caso in cui la legittima difesa sia esercitata contro un aggressore che abbia “profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”.

Avv. Tommaso Barausse