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La tutela contro le ingiurie

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Offendere qualcuno alla sua presenza non costituisce (più) reato.

Questo a seguito della depenalizzazione del 2016, che ha determinato l’abrogazione dell’articolo 594 del codice penale, rubricato come “Ingiuria”.

Tanto premesso, si precisa che rimane comunque la possibilità di agire in giudizio con riferimento alle offese ricevute.

Precisamente, il proprio decoro e il proprio onore possono essere tutelati in sede civile, tramite azione di risarcimento del danno.

Le condotte offensive di cui all’abrogato art. 594 c.p. conservano infatti rilevanza quali ipotesi di illecito di natura civile.

La norma di riferimento è l’articolo 2043 c.c., ovvero la disposizione che nel nostro ordinamento giuridico rappresenta il fondamento dell’intero sistema di responsabilità extracontrattuale.

Inoltre, occorre specificare che nei confronti del soggetto ingiuriante è prevista la sanzione pecuniaria civile di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 7/2016.

Le modalità secondo cui le condotte ingiuriose possono manifestarsi sono le più disparate.

Oltre alle note offese verbali, possono costituire ingiuria anche i comportamenti fisici, così come le contumelie comunicate sotto forma scritta.

Ad esempio, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che anche un calcio, una spinta o una percossa possono integrare gli estremi dell’ingiuria, laddove, dalle modalità di svolgimento dell’azione, emerga la volontà di arrecare un’offesa alla personalità morale piuttosto che a quella fisica.

E’ stato rilevato come anche lo sputo incida sul decoro, rappresentando una manifestazione di disprezzo verso l’individuo nei cui confronti è diretto.

Deve in ogni caso trattarsi di comportamenti dolosi e connotati da una pregnante carica lesiva, idonea a recare concreto pregiudizio all’onore e al decoro di un soggetto.

Con la precisazione che la condotta offensiva, laddove non venga esplicitata alla presenza della persona offesa, potrebbe integrare un’ipotesi di diffamazione, fattispecie più grave, rilevante anche sul piano penale.

Avv. Tommaso Barausse