L’ambiente naturale è un bene di fondamentale rilevanza, così come proclamato anche a livello costituzionale, ai sensi dell’articolo 9, secondo cui
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
Sul piano penale, il relativo codice si occupa della tutela dell’ambiente prevedendo un apposito Titolo (VI bis), rubricato, per l’appunto, come “Dei delitti contro l’ambiente”.
La prima disposizione del predetto titolo è l’articolo 452 bis, ai sensi del quale:
“E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”
Vengono, pertanto, sanzionate le condotte che alterino in termini negativi gli elementi di cui l’ambiente si compone.
Con aggravamento della pena nelle ipotesi in cui la lesione sia riferita ad aree naturali o specie vegetali/animali di particolare pregio e valore.
A titolo esemplificativo, tra le ipotesi più frequenti di inquinamento ambientale, si citano le condotte causative di nubi tossiche, l’avvelenamento delle acque, nonché lo spargimento di sostanze nocive variamente qualificate, idonee a compromettere e/o deteriorare il suolo o il sottosuolo.
Tornando alla lettera della Carta, si segnala che è stata avanzata una proposta di modifica del succitato articolo 9, che prevede l’esplicita introduzione del concetto di ambiente.
Avv. Tommaso Barausse