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Molestia o disturbo alle persone

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L’articolo 660 del codice penale dispone che:
“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a € 516”.
La norma tutela la tranquillità pubblica, garantendo il quieto vivere di qualsiasi individuo che si trovi in un ambiente pubblico o in un luogo aperto al pubblico.
l’incriminazione in argomento ruota attorno ai concetti di “molestia” e “disturbo”.
Secondo l’interpretazione della Corte di Cassazione, la condotta prevista dalla contravvenzione in esame consiste in una qualsiasi azione concretamente idonea ad importunare e recare fastidio a taluno mediante indebite ingerenze nella sfera personale del medesimo.
Detti comportamenti molesti e fastidiosi devono altresì essere attuati per petulanza (atteggiamenti invasivi e inopportuni, ripetuti nel tempo) o per latro biasimevole motivo (comprensivo di ogni finalità deplorevole, anche avuto riguardo alla qualità del soggetto passivo).
Ad esempio, integra il reato in oggetto seguire e tallonare insistentemente il veicolo della persona offesa, in modo da interferire nella sfera di libertà di questa e da arrecarle turbamento (Cass. I, 30.04.2014, n. 18117).
La giurisprudenza ha altresì statuito che non integra il reato di molestie, ma il più grave delitto di violenza sessuale, il toccamento dei glutei di una donna contro la volontà di quest’ultima, atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest’ultimo, pone in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale (Cass. I, 1.03.2006, n. 7369).
Avv. Tommaso Barausse