La libertà personale, nelle sue molteplici manifestazioni, rappresenta per l’individuo uno dei valori di maggior rilevanza.
Ne è la riprova il fatto che la relativa tutela sia prevista (anche) a livello costituzionale.
L’articolo 13 della Carta stabilisce, infatti, che la libertà personale è inviolabile; essa può essere limitata solo ed esclusivamente in base alla legge.
Sul piano penale, la non giustificata limitazione/violazione del bene in argomento risulta disciplinata dal corpus normativo intitolato, per l’appunto, “Dei delitti contro la libertà personale”.
Nella presente sede si esamina il reato rubricato come “Sequestro di persona”, previsto e punito ai sensi dell’articolo 605 del codice penale.
Secondo detta norma,
“Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.
La pena è della reclusione da un anno a dieci anni se il fatto è commesso:
in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;
da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici, o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si adopera concretamente:
affinché il minore riacquisti la propria libertà;
per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore”.
Dalla lettura della disposizione citata si evince che il bene tutelato è la libertà personale, nella specifica declinazione della libertà di muoversi e spostarsi nello spazio secondo la propria volontà.
La Cassazione ha specificato che il reato in oggetto risulta integrato anche nel caso in cui la limitazione della libertà fisica si verifichi per un periodo di tempo non prolungato, sempre che il soggetto passivo si ritrovi nell’impossibilità di autodeterminarsi circa i propri movimenti/spostamenti per un apprezzabile arco temporale.
Avv. Tommaso Barausse