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Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale

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L’articolo 615 del codice penale sanziona una particolare ipotesi di violazione di domicilio.

Precisamente, la citata norma si riferisce all’indebita intrusione nella privata dimora altrui da parte di un pubblico speciale.

Il testo normativo è il seguente:

“Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni si introduce o si intrattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno”.

Il primo comma prevede una violazione di domicilio attuata mediante abuso di potere, ricorrente allorquando vengano ecceduti i limiti delle proprie competenze, ovvero nei casi in cui il potere venga esercitato per finalità differenti da quelle per cui è stato attribuito. l’abuso ricorre altresì allorquando vengano valicati i limiti entro cui il potere deve essere esercitato.

Il secondo capoverso della norma in commento contempla un’ipotesi attenuata, che si riferisce alla mancata osservanza delle formalità richieste dalla legge per effettuare l’accesso nell’altrui privata dimora/abitazione (si pensi, ad esempio, ad una perquisizione domiciliare effettuata senza la necessaria autorizzazione).

Avv. Tommaso Barausse